SEA TUSCIA Srl

Formazione sul lavoro

L'importanza della formazione

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo nuovo accordo, che entra in vigore il 24 maggio 2025, sostituisce e integra accordi precedenti, stabilendo durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione.

 

formazione-1024x683 Formazione sul lavoro

I nostri servizi

La SEA Tuscia, procede all’accreditamento delle aziende che vogliono svolgere internamente e/o in sinergia i corsi di formazione secondo il suddetto accordo, su tutti i campi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali novità dell’Accordo 2025 riguardano, in particolare:

  • Requisiti dei formatori

    Vengono introdotti criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo documentata esperienza professionale e didattica specifica, oltre a continui aggiornamenti delle competenze.

  • Requisiti dei formatori

    Vengono introdotti criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo documentata esperienza professionale e didattica specifica, oltre a continui aggiornamenti delle competenze.

  • Didattica a distanza

    Viene ammesso l’uso della videoconferenza sincrona e la sua equiparazione alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica. La formazione e-learning viene consentita per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per la formazione dei preposti), secondo lo standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale

  • Monitoraggio e valutazione

    L’ Accordo introduce un sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione, con verifiche da svolgersi anche durante l’attività lavorativa e non solo alla fine del corso

  • Formazione dei lavoratori

    Viene introdotto l’obbligo di verifica di apprendimento finale per i corsi di formazione e per gli aggiornamenti, mediante test o colloquio: il test dovrà prevedere almeno 30 domande (10 domande per i corsi di aggiornamento) con almeno tre risposte alternative e si intenderà positivamente superato con almeno il 70% di risposte corrette. Resta invariata la formazione in termini di durata e contenuti.

  • Formazione dei preposti

    La durata del corso per i preposti passa da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. È previsto – anche in questo caso – l’obbligo di verifica di apprendimento finale mediante test (almeno 30 domande a risposta multipla per la formazione – 10 domande per gli aggiornamenti – ed esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette) o colloquio.

  • Formazione dei dirigenti

    Il corso per i dirigenti viene ridotto dalle attuali 16 ore a 12 ore. Viene tuttavia previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. Resta, invece, invariata la periodicità “quinquennale” dei corsi di aggiornamento, con una durata minima di 6 ore. La formazione, sia base che di aggiornamento, può essere svolta anche in modalità e-learning.

  • Formazione dei datori di lavoro

    Tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. La formazione va svolta obbligatoriamente entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.

  • Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

    Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo Accordo prevede 12 ore di formazione (di cui 4 ore di formazione giuridica-tecnica e 8 ore di pratica), da svolgersi esclusivamente in presenza. Per l’attività di aggiornamento, viene stabilita una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere – anche in questo caso – esclusivamente in presenza. Sono stati, infine, previsti requisiti specifici in capo ai docenti che dovranno essere qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ed essere in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

  • Formazione per l'uso di attrezzature specifiche

    Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo Accordo prevede 12 ore di formazione (di cui 4 ore di formazione giuridica-tecnica e 8 ore di pratica), da svolgersi esclusivamente in presenza. Per l’attività di aggiornamento, viene stabilita una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere – anche in questo caso – esclusivamente in presenza. Sono stati, infine, previsti requisiti specifici in capo ai docenti che dovranno essere qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ed essere in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Translate